Portale del Tecnico Pubblico – Piemonte  |  a cura di Christian Parenti ✉ info@tecnicopubblico.it    𝕏 @tecnicopubblico

Portale del Tecnico Pubblico – Piemonte

Strumenti, Utility e Approfondimenti per i Tecnici della Pubblica Amministrazione

🆕 Approfondimento – Febbraio 2026

Immobili Condonati e Rigenerazione Urbana 2026:
Stato Legittimo, Premialità Volumetriche e Incentivi Fiscali

Approfondimento tecnico-giuridico  |  a cura di Christian Parenti  |  Aggiornato al: Febbraio 2026  |  Normativa di riferimento: L. 199/2025 – D.L. 69/2024 – DPR 380/2001
Il presente approfondimento analizza la svolta operata dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) sugli immobili condonati. Per la prima volta, gli edifici regolarizzati tramite i tre condoni edilizi (1985, 1994, 2003) possono accedere alle premialità volumetriche della rigenerazione urbana e ai bonus fiscali prorogati. Si esaminano i meccanismi di determinazione dello stato legittimo ex art. 9-bis TUE, il coordinamento con il Decreto Salva Casa, il caso Piemonte e i profili di responsabilità per i tecnici asseveranti.

📋 Punti Chiave dell'Analisi

  • La L. 199/2025 (art. 1, comma 23) equipara le opere condonate a quelle sanate ordinariamente ai fini dell'accesso alle premialità urbanistiche
  • Il termine "conseguito" risolve il nodo del silenzio-assenso: anche i condoni perfezionati per legge senza provvedimento espresso sono pienamente validi
  • Lo stato legittimo ex art. 9-bis TUE è ora determinabile anche partendo dal titolo di condono, con il supporto delle nuove tolleranze costruttive Salva Casa
  • I bonus fiscali al 50% per prima casa sono prorogati per tutto il 2026 e applicabili anche agli immobili condonati
  • Resta aperta la questione degli immobili fiscalizzati: la norma cita i "titoli in sanatoria" ma non le procedure di fiscalizzazione ex artt. 33-34-38 TUE
  • In Piemonte, la L.R. 7/2025 recepisce il quadro nazionale e sblocca gli interventi di riqualificazione su edifici condonati anche ai sensi della L.R. 56/77

I. Il Condono come "Titolo di Serie B": Il Contesto Storico

Per decenni, gli immobili oggetto dei tre condoni edilizi (1985, 1994, 2003) sono stati relegati in un limbo giuridico: considerati legittimi ai fini della commerciabilità, ma sostanzialmente congelati nella loro consistenza fisica per quanto concerneva le possibilità di trasformazione profonda e l'accesso ai benefici per la rigenerazione urbana.

La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 24/2022 e n. 119/2024, aveva negato la possibilità che tali edifici beneficiassero delle premialità volumetriche previste dai Piani Casa regionali o dalle leggi sulla rigenerazione urbana. Il ragionamento si basava sulla distinzione tra:

⚖️ Sanatoria ordinaria vs. Condono: la distinzione della Consulta Sanatoria ordinaria (artt. 36 e 36-bis DPR 380/01): presuppone il rispetto della normativa sostanziale (doppia conformità); l'immobile non ha mai avuto un abuso "vero".

Condono edilizio: sanatoria straordinaria ed eccezionale che prescinde dalla conformità urbanistica. La Consulta riteneva che concedere incentivi volumetrici significherebbe "premiare due volte" l'abuso.

Questo approccio generava il cosiddetto "congelamento" degli immobili condonati: edifici che potevano essere mantenuti ma non significativamente trasformati attraverso le leggi di semplificazione, contribuendo al degrado di intere aree urbane dove i condonati sono spesso la maggioranza del patrimonio edilizio.

II. La Svolta: L'Art. 1, Comma 23 della Legge di Bilancio 2026

L'articolo 1, comma 23, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) rappresenta il punto di rottura rispetto al passato. Esso interviene modificando l'art. 5, comma 10, del D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo), norma cardine che disciplina i programmi regionali di riqualificazione urbana.

📜 La Modifica Testuale – Art. 1, comma 23, L. 199/2025

Dove la norma escludeva le premialità per gli edifici abusivi "salvo quelli per i quali fosse stato rilasciato il titolo in sanatoria", ora si aggiunge che tale titolo può essere stato "rilasciato o conseguito" anche ai sensi delle leggi sui tre condoni edilizi (L. 47/1985, L. 724/1994, L. 326/2003).

Il Significato Tecnico del Termine "Conseguito"

L'inserimento della parola "conseguito" non è casuale. Essa mira a risolvere una delle più grandi incertezze del patrimonio edilizio italiano: la validità delle domande di condono mai formalmente evase dai Comuni ma perfezionate tramite silenzio-assenso. Molti proprietari possiedono immobili regolarizzati "per legge" ma privi di un provvedimento amministrativo espresso.

✅ Cosa cambia in concreto Con la Legge di Bilancio 2026, il legislatore nazionale impone una lettura unitaria: un edificio condonato, indipendentemente dalla modalità di perfezionamento del titolo (provvedimento espresso o silenzio-assenso), è pienamente integrato nell'ordinamento e come tale può partecipare ai processi di miglioramento della qualità urbana.

Portata della Riforma: Cosa è Ora Consentito

Le Regioni, attraverso le leggi sulla rigenerazione urbana, possono ora prevedere per gli immobili condonati:

⚠️ Il Freno Rimosso: L'Esempio Concreto Prima del 2026, se un edificio condonato veniva demolito, il proprietario poteva ricostruire solo l'esatta volumetria "congelata" dal condono, senza accedere ai premi del 20-30% solitamente concessi per il miglioramento qualitativo. Questo rendeva gli interventi economicamente non convenienti, contribuendo al degrado urbano. La nuova norma rimuove questo freno, permettendo di trattare i volumi condonati come "base legittima" su cui calcolare gli incrementi premiali.

III. Stato Legittimo e Art. 9-bis TUE: Come Determinarlo per gli Immobili Condonati

L'articolo 9-bis del TUE, come riformulato dal Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024), definisce lo stato legittimo dell'immobile come quello risultante dai titoli abilitativi della costruzione o dell'ultimo intervento edilizio, a condizione che l'amministrazione abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.

Tuttavia, l'elenco dei titoli legittimanti nell'art. 9-bis non citava esplicitamente i condoni, portando alcuni interpreti a ritenere che essi rimanessero esclusi dalla definizione di piena legittimità. La Legge di Bilancio 2026 colma questo vuoto interpretativo per via indiretta: permettendo agli immobili condonati di accedere alla rigenerazione urbana (che presuppone lo stato legittimo), il legislatore conferma che il titolo di condono è idoneo a stabilire la base di partenza per qualsiasi nuovo intervento.

⚖️ TAR Emilia Romagna, Sentenza n. 19/2026 La pronuncia ha recentemente riconosciuto al condono una "forza legittimante" piena nella ricostruzione della storia edilizia del manufatto, avallando l'interpretazione secondo cui il titolo di condono — rilasciato o conseguito — costituisce punto di partenza valido per la determinazione dello stato legittimo ex art. 9-bis TUE.

Procedura Operativa per la Certificazione dello Stato Legittimo

Per certificare la legittimità di un immobile condonato ai fini di una ristrutturazione con premialità, il tecnico asseverante deve seguire un percorso rigoroso:

  1. Reperire la documentazione completa del condono: non basta la domanda; occorre verificare il pagamento integrale dell'oblazione e degli oneri concessori, nonché la presenza del certificato di idoneità statica (ove dovuto)
  2. Verificare la modalità di perfezionamento del titolo: se rilasciato con provvedimento espresso o perfezionato per silenzio-assenso secondo le scadenze di legge
  3. Verificare l'assenza di vincoli assoluti ostativi: in aree soggette a vincoli paesaggistici o ambientali, il condono potrebbe essere stato rilasciato solo per "abusi formali", rendendo l'edificio non idoneo a ricevere ulteriori aumenti volumetrici
  4. Asseverare la rispondenza alle nuove tolleranze Salva Casa: le difformità minori (scostamenti dimensionali 2-6%, posizionamento finestre, variazioni di superficie interna) possono essere "assorbite" senza nuovo titolo
  5. Redigere la Relazione Tecnica Integrata che ricostruisce l'intera storia edilizia a partire dal titolo di condono come atto fondativo della legittimità

Nuove Tolleranze Salva Casa e Impatto sui Condoni

Un aspetto fondamentale riguarda la gestione delle difformità emerse dopo il rilascio o il conseguimento del condono. Grazie al Salva Casa, molte di queste irregolarità minori rientrano nelle tolleranze costruttive, senza richiedere un nuovo condono o una sanatoria complessa.

Tipo di difformità Prima del Salva Casa Dopo il Salva Casa
Scostamento dimensionale ≤ 2% Irregolarità da sanare Tolleranza costruttiva — nessun titolo
Scostamento 2-6% (per immobili piccoli) Difformità parziale Tolleranza costruttiva — nessun titolo
Variazioni interne di superficie SCIA in sanatoria Spesso assorbita nella tolleranza
Abuso non condonabile in vincolo assoluto Demolizione Demolizione (invariato)

IV. Incentivi Fiscali 2026: Il Supporto Finanziario

La Legge di Bilancio 2026 non si occupa solo di norme ordinamentali, ma fornisce anche il supporto finanziario necessario per attuare le ristrutturazioni ora rese possibili sugli immobili condonati. La novità principale è la "sterilizzazione" del decalage: le aliquote al 50% per gli interventi sulle abitazioni principali, che avrebbero dovuto scendere drasticamente, sono state prorogate per tutto il 2026.

Agevolazione Prima casa 2026 Altri immobili 2026 Note
Bonus Ristrutturazioni 50% 36% Applicabile agli immobili condonati
Ecobonus 50% 36% Cappotto termico, pompe di calore
Sismabonus 50% 36% Cruciale per edifici condonati spesso privi di criteri antisismici
Bonus Mobili 50% 50% Tetto spesa: 5.000 €
Conto Termico 3.0 Fino al 65% Fino al 65% Alternativa alle detrazioni, contributo diretto
Superbonus Concluso Concluso Nessuna proroga dal 2026
✅ Effetto Combinato per gli Immobili Condonati La possibilità di sommare le premialità volumetriche (più metri quadri a seguito di demolizione e ricostruzione) agli incentivi fiscali prorogati (minori costi netti) trasforma operazioni prima economicamente non convenienti in progetti di investimento sostenibili, riqualificando il patrimonio edilizio senza consumo di nuovo suolo.

V. Il Caso Piemonte: L.R. 7/2025 e Sblocco delle Premialità

Il Piemonte è un caso esemplare di come la tensione tra Stato e Regioni abbia influenzato la gestione degli immobili condonati. La precedente L.R. n. 7/2022 era stata pesantemente censurata dalla Corte Costituzionale (Sentenza 119/2024) nella parte in cui consentiva interventi in deroga anche per immobili abusivi condonati, poiché tale possibilità non era all'epoca prevista dalla legge statale parametro (il D.L. 70/2011).

La L.R. 21 maggio 2025, n. 7: Il Nuovo Quadro Regionale

Per sanare l'illegittimità e anticipare la riforma nazionale, la Regione ha approvato la L.R. 7/2025, che modifica la L.R. 56/1977 (Tutela ed uso del suolo) e la L.R. 16/2018 (Misure per il riuso e la riqualificazione), stabilendo che gli interventi di riuso e riqualificazione sono consentiti su edifici "legittimi alla data di presentazione della richiesta".

Grazie alla Legge di Bilancio 2026, la "legittimità" di un edificio condonato non è più in discussione. I Comuni piemontesi possono ora deliberare interventi che prevedano:

Il Caso Novara: Partenariato Pubblico-Privato e Rigenerazione

La città di Novara si è distinta per l'utilizzo innovativo del Partenariato Pubblico-Privato (PPP) nei processi di rigenerazione urbana, con i progetti nel quartiere Sant'Agabio e per la Cascina Cascinetta. Molti edifici in aree di degrado sociale presentano titoli di condono che ne bloccavano il recupero.

La possibilità di includere pienamente questi edifici nei programmi di riqualificazione, beneficiando delle premialità volumetriche e degli incentivi fiscali prorogati, aumenta la redditività degli interventi, facilita l'attrazione di capitali privati e riduce il consumo di suolo vergine. Il Comune ha recentemente recepito le nuove potenzialità aggiornando i documenti di programmazione (DUP) e il programma triennale dei lavori pubblici.


VI. Il Paradosso della Fiscalizzazione: La Questione Aperta

Nonostante l'apertura storica verso i condoni, il quadro normativo del 2026 lascia irrisolto il problema degli immobili oggetto di "fiscalizzazione". La fiscalizzazione avviene quando una parziale difformità non può essere demolita senza pregiudicare la parte conforme dell'edificio; il proprietario paga una sanzione pecuniaria che estingue la sanzione demolitoria ma non "sana" l'abuso in senso stretto.

⚠️ Il Paradosso Normativo Immobile condonato (contrasto con norme urbanistiche): accesso pieno alle premialità grazie alla modifica dell'art. 5, comma 10, D.L. 70/2011.

Immobile fiscalizzato (difformità spesso minore): rischia di restare escluso perché la norma cita espressamente i "titoli in sanatoria" (inclusi i condoni), ma non le procedure di fiscalizzazione ex artt. 33, 34 e 38 TUE.

In attesa di un chiarimento ministeriale o di una pronuncia della Cassazione, la prudenza amministrativa potrebbe portare molti uffici tecnici comunali a negare i bonus volumetrici agli edifici fiscalizzati.

VII. Semplificazione Procedurale: SCIA e Autotutela Ridotta

La Legge di Bilancio 2026 non si limita a cambiare i contenuti del diritto edilizio, ma ne accelera anche le procedure. Uno dei cambiamenti più significativi è la riduzione da 12 a 6 mesi del termine entro cui la PA può annullare d'ufficio un titolo edilizio illegittimo (autotutela amministrativa).

Trascorso un semestre dal consolidamento di una SCIA o dal rilascio di un permesso di costruire, l'atto diventa sostanzialmente inattaccabile, a meno che non emergano reati accertati con sentenza definitiva o false rappresentazioni penalmente rilevanti. Questa protezione riduce drasticamente il rischio di contenziosi postumi che spesso bloccavano le compravendite o i finanziamenti bancari per anni.

Grazie alla validità riconosciuta ai titoli condonati, molti ampliamenti o delocalizzazioni volumetriche che prima richiedevano il Permesso di Costruire possono ora essere avviati tramite SCIA, con un risparmio di tempo stimato tra i 60 e i 90 giorni.


VIII. Responsabilità dei Professionisti

Il nuovo quadro normativo pone un carico di responsabilità senza precedenti sulle spalle dei tecnici abilitati. Con la semplificazione delle procedure e la riduzione dei tempi di controllo comunale, il ruolo dell'asseveratore diventa centrale nel garantire la correttezza della ricostruzione dello stato legittimo.

⚠️ Attenzione per il Tecnico Asseverante La complessità degli adempimenti favorisce la collaborazione multidisciplinare: l'architetto che cura l'inserimento urbano, l'ingegnere strutturista che garantisce la sicurezza di edifici nati spesso senza criteri antisismici e ora destinati a crescere in altezza o volume. L'asseverazione di uno stato legittimo non corretto può comportare responsabilità civile, penale e disciplinare.

IX. Conclusioni Operative

Aspetto Prima del 2026 Dopo la L. 199/2025
Premialità volumetriche Precluse agli immobili condonati Pienamente accessibili
Silenzio-assenso condono Spesso non riconosciuto nella prassi Equiparato al titolo espresso
Stato legittimo (art. 9-bis) Incerto per i condonati Determinabile dal titolo di condono
Incentivi fiscali (50%) In teoria già applicabili Prorogati e senza dubbi applicativi
Autotutela PA 12 mesi 6 mesi
SCIA per rigenerazione Spesso richiesto PDC SCIA sufficiente in molti casi
Immobili fiscalizzati Esclusi Ancora esclusi (questione aperta)

Raccomandazioni per i Professionisti

📚 Normativa e Fonti di Riferimento

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Legge di Bilancio 2026, art. 1, comma 23
  • D.L. 69/2024 (Decreto Salva Casa) – conv. L. 105/2024
  • DPR 6 giugno 2001, n. 380 – Testo Unico dell'Edilizia, artt. 9-bis, 33, 34, 36, 36-bis, 38
  • D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo), art. 5, commi 9 e 10
  • L. 47/1985 – Primo condono edilizio
  • L. 724/1994 – Secondo condono edilizio
  • L. 326/2003 – Terzo condono edilizio
  • Corte Costituzionale, Sentenza n. 24/2022
  • Corte Costituzionale, Sentenza n. 119/2024
  • TAR Emilia Romagna, Sentenza n. 19/2026
  • L.R. Piemonte 21 maggio 2025, n. 7 – Modifiche L.R. 56/77 e L.R. 16/2018
Il presente approfondimento tecnico-giuridico ha finalità informativa e di aggiornamento specialistico. Non sostituisce la consulenza professionale. Per applicazioni pratiche si consiglia di consultare un professionista abilitato e di verificare la normativa e la giurisprudenza più aggiornate. Per approfondimenti specifici: info@tecnicopubblico.it